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Accanto e in accordo con il DVR devono essere presenti valutazioni approfondite di specifici rischi, che vanno periodicamente aggiornate.
L’analisi condotta attraverso il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) può rilevare la necessità di approfondimenti che riguardano rischi specifici.
Questi possono essere raggruppati in tre categorie: i rischi per la sicurezza (riguardanti macchine, attrezzature, impianti ed ambienti di lavoro), i rischi igienico-ambientali (legati ad agenti chimici come polveri fumi o gas, ad agenti fisici come rumore, vibrazioni, radiazioni, o ad agenti biologici come virus e batteri) e i rischi organizzativi e psicosociali (stress, posizione di lavoro disagevole, ripetitività, cattiva comunicazione aziendale …).
Queste valutazioni sono condotte da tecnici specializzati con metodologie apposite o con strumenti di misura conformi alla normativa di settore.
Ecolabor è in grado di eseguire diverse valutazioni specifiche, tra le quali le più comuni sono:
- valutazione del rischio rumore;
- valutazione del rischio vibrazioni;
- valutazione del rischio chimico;
- valutazione del rischio legato ad atmosfere esplosive (ATEX);
- valutazione del rischio fulminazioni;
- valutazione del rischio per polveri e aerodispersi;
- valutazione del rischio incendio;
- valutazione del rischio per movimentazione manuale dei carichi (MMC);
- valutazione del rischio per il lavoro al videoterminale;
- valutazione del rischio per l’esposizione a radiazioni ottiche artificiali o radiazioni solari;
- valutazione del rischio legato al microclima;
- valutazione del rischio biologico, in particolare per la legionella;
- valutazione del rischio per l’esposizione alle fibre di amianto;
- valutazione del rischio per lo stress lavoro-correlato;
- valutazione del rischio interferente (DUVRI).
Alcune di queste misurazioni hanno una scadenza ben definita dalla normativa: le valutazioni dei rischi fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche artificiali…) prevedono un rinnovo ogni 4 anni, quelle legate al rischio biologico ogni 3 anni, così come quelle per il rischio cancerogeno o agenti mutageni.
Per tutti i casi in cui la norma non specifica una scadenza, vale la stessa regola generale: è opportuna una revisione ogni qual volta ci siano dei significativi cambiamenti che coinvolgono l’azienda (processi, mansioni, ambienti di lavoro, macchinari…).
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